Le operazioni vanno registrate entro il terzo mese del trimestre successivo alla data di carico o scarico, anche tramite registrazioni mensili complessive. Il registro assume ancora più importanza in un periodo come quello attuale caratterizzato da possibili criticità negli approvvigionamenti e soprattutto dalla volatilità nei prezzi dei cereali che queste criticità provocano.
I destinatari delle norme sono le imprese agricole, cooperative, consorzi, imprese commerciali, imprese di importazione e, limitatamente alle operazioni di carico, le aziende della prima trasformazione, con alcune deroghe per la filiera sementiera e per il reimpiego aziendale.
Le registrazioni devono essere effettuate dagli operatori che detengono, acquistano, macinano, vendono un quantitativo del singolo cereale o farina, superiore a 30 tonnellate annue in ambito nazionale, dell’Unione europea o nei mercati internazionali.
È prevista una fase sperimentale fino al 31 dicembre 2023, nel corso della quale non si applicano le sanzioni previste. Questo periodo permetterà di verificare l’effettiva operatività dello strumento e di apportare le eventuali integrazioni e modifiche con l’obiettivo di monitorare costantemente l’andamento delle disponibilità nazionali di cereali.
Fonte: Agra